Articolo 2684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

Note

(1) Come per gli immobili (v.2644), la trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili non è considerata un requisito di efficacia per il trasferimento del diritto di proprietà. Di conseguenza, la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo al Pubblico Registro Automobilistico, può essere validamente effettuato attraverso la mera forma verbale. Si tratta dunque di un semplice strumento legale di pubblicità, e da ciò discende il fatto che nell'ipotesi di una serie di vendite successive di un autoveicolo nella trascrizione nel P. R. A. può essere indicato soltanto il nome dell'ultimo proprietario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3340/1999

2Cass. civ. n. 101/1990