Articolo 2693 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Dispositivo

Note

(1) Gli atti di disposizione, anche anteriormente conclusi ma trascritti in un momento successivo, non producono dunque effetti nei confronti del creditore procedente: la trascrizione in questo caso ha chiaramente mera efficacia dichiarativa, al fine di dirimere eventuali conflitti insorti tra più aventi causa (v.2644).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2733/1977