Articolo 2695 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forme e modalità della trascrizione
Dispositivo
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [c. nav. 250 ss., 865 ss.], e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili [2656] (1).
Note
(1) Il comma 2 dell'articolo in esame afferma espressamente che, per quanto riguarda navi, aeromobili e autoveicoli, le regole della trascrizione immobiliare devono essere utilizzate solamente nel caso di effettiva assenza di specifiche disposizioni contenute nel codice della navigazione o nelle altre leggi speciali.