Articolo 2698 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patti relativi all'onere della prova
Dispositivo
Sono nulli i patti con i quali è invertito (1) ovvero è modificato (2) l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (3).
Note
(1) La deroga al principio generale dell'art. 2697 non vale nel caso di diritti indisponibili. Le parti non possono, ad esempio, derogare alla presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 1218 e rovesciare così la regola secondo la quale, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, è il debitore che a dover esibire la prova liberatoria della propria responsabilità, mentre invece per il creditore è sufficiente dar prova dell'insoddisfazione delle pretese.
(2) Sempre relativamente ai dirittiex legeindisponibili, non è possibile nemmeno modificare l'onere probatorio stabilendo l'ammissione di un solo mezzo di prova e l'esclusione degli altri consentiti dalla legge nel caso di specie.
(3) Oltre all'ipotesi relativa ai diritti indisponibili, il patto di inversione o modificazione convenzionale dell'onere probatorio risulta nullo anche nel caso in cui si produrrebbe un'eccessiva difficoltà per una delle parti (può essere un esempio il costo di determinati accertamenti).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 25857/2011
Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25857 del 2 dicembre 2011)
2Cass. civ. n. 1070/1994
Quando le parti di un contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse - testimoniali o presuntive - che non siano equipollenti a quella pattuita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1070 del 2 febbraio 1994)
3Cass. civ. n. 6208/1991
Quando le parti di un rapporto obbligatorio convengano che un terzo — indicato da entrambe o solo da una di esse — accerti il dovuto (nella specie, a titolo di sconto a carico delle case farmaceutiche sui medicinali destinati agli enti mutualistici,exart. 4 della L. 4 agosto 1955, n. 692) e che questo divenga definitivo se non contestato dalla parte creditrice, non si determina un'inversione dell'onere della prova, la cui pattuizione è proibita dall'art. 2698 c.c., ma si prevede un meccanismo attraverso il quale la mancata contestazione del creditore rende il credito definitivo anche nei confronti del debitore, con la conseguenza che questo non può più provare che il dovuto sia minore di quello accertato dal terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6208 del 1 giugno 1991)
4Cass. civ. n. 3167/1988
L'inversione dell'onere della prova — in mancanza di apposito pattoexart. 2698 c.c. — può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre invece l'inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l'onere della prova, e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3167 del 26 aprile 1988)