Articolo 2702 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia della scrittura privata

Dispositivo

Note

(1) Viene qui in rilievo la fondamentale regola generale secondo cui nessuno può addurre elementi probatori a favore di sé stesso: di conseguenza, in ordine al contenuto delle dichiarazioni, la scrittura privata avrà efficacia probatoria soltanto per quanto affermato dalla parte sottoscrivente contro il suo interesse.

(2) L'accertamento dell'autenticità delle firme, principalmente in relazione al riconoscimento espresso o tacito (v.215 c.p.c.) di colui contro il quale il documento è prodotto, fa piena prova della paternità dell'atto. Tuttavia, anche nel caso in cui questi disconosca la propria dichiarazione o la propria sottoscrizione, la parte che voglia sfruttarla può proporre il procedimento di verificazione della scrittura privata (v.216 ss. c.p.c.) per ottenerne l'accertamento giudiziale.

(3) Valore di scrittura privata riconosciuta è stato attribuito anche al documento informatico sottoscritto con firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento. L'art. 15, comma 2, della L. 59/97 (Bassanini) ha conferito infatti al documento informatico la medesima validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, e, successivamente, il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha confermato tale principio decisamente innovativo per il nostro ordinamento, sancendone la validità a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria. L'unica condizione richiesta è l'osservanza delle disposizioni del decreto, le quali hanno prescritto la necessità della firma digitale e di una serie di complessi requisiti tecnici, in grado di garantire in maniera univoca provenienza e integrità del documento informatico. L'art. 10 dello stesso decreto stabilisce poi l'estensione delle disposizioni dell'art. 2712 al documento informatico, attribuendogli quindi la possibilità di formare piena prova in ordine alle cose e ai fatti in esso rappresentate, sempre che la parte contro cui sono prodotte non le disconosca.

(4) Inoltre, è legalmente riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale competente, previo accertamento dell'autenticità della parte sottoscrivente (v.2703).

Massime giurisprudenziali (49)

1Cass. civ. n. 2777/2025

2Cass. civ. n. 24029/2024

3Cass. civ. n. 9329/2024

4Cass. civ. n. 3602/2024

5Cass. civ. n. 635/2024

6Cass. civ. n. 36293/2023

7Cass. civ. n. 33908/2023

8Cass. civ. n. 29740/2023

9Cass. civ. n. 22012/2023

10Cass. civ. n. 8718/2023

11Cass. civ. n. 8161/2023

12Cass. civ. n. 7242/2023

13Cass. civ. n. 27362/2022

14Cass. civ. n. 24835/2022

15Cass. civ. n. 3086/2022

16Cass. civ. n. 32061/2021

17Cass. civ. n. 31243/2021

18Cass. civ. n. 6890/2021

19Cass. civ. n. 24841/2020

20Cass. civ. n. 21554/2020

21Cass. civ. n. 18919/2020

22Cass. civ. n. 15823/2020

23Cass. civ. n. 12118/2020

24Cass. civ. n. 7681/2019

25Cass. civ. n. 30948/2018

26Cass. civ. n. 11606/2018

27Cass. civ. n. 8766/2018

28Cass. civ. n. 5523/2018

29Cass. civ. n. 899/2018

30Cass. civ. n. 27915/2017

31Cass. civ. n. 22460/2017

32Cass. civ. n. 13321/2015

33Cass. civ. n. 16256/2013

34Cass. civ. n. 18664/2012

35Cass. civ. n. 12528/2011

36Cass. civ. n. 1929/2009

37Cass. civ. n. 974/2008

38Cass. civ. n. 18323/2007

39Cass. civ. n. 15219/2007

40Cass. civ. n. 4886/2007

41Cass. civ. n. 3810/2004

42Cass. civ. n. 16007/2003

43Cass. civ. n. 11437/2002

44Cass. civ. n. 9289/2001

45Cass. civ. n. 2473/1999

46Cass. civ. n. 5958/1996

47Cass. civ. n. 9820/1995

48Cass. civ. n. 1259/1995

49Cass. civ. n. 6192/1994

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