Articolo 2704 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
Dispositivo
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787], 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (1).
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [1195], [1199] (2).
Note
(1) Il codice enumera una serie di ipotesi nelle quali la data della scrittura privata, nonostante non possa essere desunta automaticamente dall'autenticazione della firma, può comunque essere calcolata come accaduta precedentemente ad un determinato giorno, al chiaro scopo di tutelare i terzi, non presenti al momento della stesura. La serie è da considerarsi assolutamente non tassativa e perciò tranquillamente integrabile con altre circostanze che permettano, in modo altrettanto sicuro, di stabilire la data di formazione dell'atto, come, ad esempio, l'apposizione di un timbro postale che faccia fede.
(2) La data certa può ad esempio essere costituita: dalla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o del cancelliere, tenendo conto che se l'annotazione viene effettuata dopo la vidimazione di apertura o di chiusura del libro sociale, è rispetto a questa che va fissata la certezza della data; dalle risultanze del libro giornale di una banca soggetto a vidimazione annuale ad opera del pubblico ufficiale; dalla vidimazione notarile del registro valori in garanzia di una banca, in cui sia annotata una determinata operazione di credito su pegno, sempre che fra il contenuto di questa ed il documento invocato come sostitutivo della prelazione sussista il necessario collegamento; dalla vidimazione del libro pegni di una banca; dal timbro postale apposto su un foglio formante corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata; dalla copia notarile, integrale o per estratto, diuna scrittura privata non autenticata; dalla attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario procedente a pignoramento di aver avuto cognizione personale di un documento ovvero dalla esibizione della scrittura privata allo stesso ufficiale giudiziario; o ancora dall'esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione.
Massime giurisprudenziali (71)
1Cass. civ. n. 22048/2025
La scrittura privata che modifica le condizioni di un contratto di permuta, antecedente alla dichiarazione di fallimento, deve avere data certa opponibile al fallimento. La mera indicazione della scrittura privata nella domanda di concordato preventivo o in altri atti giudiziari non costituisce un fatto idoneo a garantire la data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22048 del 31 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 20180/2025
In tema di concordato preventivo, il commissario agisce come mandatario ex lege della società debitrice, non potendo essere considerato terzo rispetto a quest'ultima. Pertanto, la disposizione normativa di cui all'art. 2704 c.c., che prevede la necessità di data certa per l'opponibilità dei documenti ai terzi, è inapplicabile.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20180 del 18 luglio 2025)
3Cass. civ. n. 18089/2025
Ai sensi dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di una scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi può essere desunta da specifici eventi normativamente previsti o da un "altro fatto" che stabilisca l'anteriorità della formazione del documento. Tuttavia, la valutazione di tali "altri fatti" è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18089 del 3 luglio 2025)
4Cass. civ. n. 17541/2025
L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17541 del 30 giugno 2025)
5Cass. civ. n. 17535/2025
Il timbro postale apposto su un foglio bianco non è idoneo a conferire data certa al contratto di conto corrente, se non è dimostrato che esso formi un corpo unico con la scrittura privata. La data certa, pertanto, deve essere desunta da altre evidenze documentali che integrino tale requisito ai sensi dell'art. 2704 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17535 del 30 giugno 2025)
6Cass. civ. n. 16846/2025
È rilevabile d'ufficio la mancanza di data certa nelle scritture private ai sensi dell'art. 2704 c.c e tale mancanza costituisce fatto impeditivo, oggetto di eccezione in senso lato. Pertanto, il giudice può esaminare d'ufficio tale circostanza anche in appello, purché i fatti risultino documentati dagli atti.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16846 del 23 giugno 2025)
7Cass. civ. n. 16701/2025
In materia tributaria, la data della scrittura privata che documenta un accordo tra le parti è opponibile all'Amministrazione Finanziaria solo se tale scrittura è munita di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 16701 del 23 giugno 2025)
8Cass. civ. n. 16631/2025
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16631 del 21 giugno 2025)
9Cass. civ. n. 15589/2025
l cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15589 del 11 giugno 2025)
10Cass. civ. n. 14585/2025
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14585 del 30 maggio 2025)
11Cass. civ. n. 12081/2025
La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non dal giorno della registrazione, tuttavia, possono essere utilizzati altri fatti idonei a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento. Il giudice del merito, con prudente apprezzamento, deve valutare se tali fatti, anche se diversi da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ., siano oggettivamente certi e sottratti alla disponibilità delle parti.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 12081 del 7 maggio 2025)
12Cass. civ. n. 10870/2025
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 10870 del 24 aprile 2025)
13Cass. civ. n. 28214/2024
Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28214 del 4 novembre 2024)
14Cass. civ. n. 27974/2024
La documentazione relativa a crediti insinuati al passivo fallimentare, priva di data certa ex art. 2704 c.c., non è opponibile alla curatela fallimentare e non può essere considerata prova adeguata nei confronti di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27974 del 30 ottobre 2024)
15Cass. civ. n. 26159/2024
La pattuizione sul compenso per prestazioni professionali contenuta in una lettera di incarico non è opponibile al fallimento, se non è provata la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento in base all'art. 2704 c.c.; la sola menzione del documento nel ricorso per concordato preventivo senza la sua allegazione non è sufficiente a stabilirne la certezza della data.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26159 del 7 ottobre 2024)
16Cass. civ. n. 26113/2024
La pattuizione del compenso ex art. 2233 c.c. in favore di un professionista incaricato di predisporre le relazioni ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, L. Fall. non è opponibile al fallimento se priva di data certa anteriore, secondo quanto previsto dall'art. 2704 c.c. La semplice menzione dell'incarico nel ricorso per concordato preventivo non attribuisce data certa alla pattuizione stessa se questa non è espressamente allegata al ricorso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26113 del 7 ottobre 2024)
17Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25584 del 24 settembre 2024)
18Cass. civ. n. 24568/2024
Gli atti e i documenti, quali fatture e comunicazioni del direttore dei lavori relativi a un contratto di subappalto, se privi di data certa ex art. 2704 c.c., non possono essere opposti alla curatela fallimentare durante l'accertamento dello stato passivo, in quanto la curatela agisce in qualità di gestore del patrimonio e non in via di successione del fallito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24568 del 13 settembre 2024)
19Cass. civ. n. 11495/2024
In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11495 del 29 aprile 2024)
20Cass. civ. n. 7753/2024
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7753 del 22 marzo 2024)
21Cass. civ. n. 5236/2024
L'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata o della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 2704 costituisce compito proprio del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5236 del 28 febbraio 2024)
22Cass. civ. n. 4582/2024
In tema di data certa di una scrittura privata non autentica, l'art. 2704 c.c. non contiene un elenco tassativo dei fatti che ne stabiliscono la certezza rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione caso per caso della sussistenza del fatto idoneo a dimostrare tale data.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4582 del 20 febbraio 2024)
23Cass. civ. n. 4422/2024
L'art. 2704 c.c. non contiene un elenco tassativo dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione caso per caso della sussistenza del fatto idoneo a dimostrare la data certa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4422 del 19 febbraio 2024)
24Cass. civ. n. 4203/2024
In tema di data certa delle scritture private, l'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione caso per caso della sussistenza del fatto idoneo a dimostrare la data certa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4203 del 15 febbraio 2024)
25Cass. civ. n. 3194/2024
Se è vero che la regola di cui all'art. 2704 c.c. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e se è vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, c.c., ricomprende anche l'Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni, è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 3194 del 5 febbraio 2024)
26Cass. civ. n. 2040/2024
In tema di data certa delle scritture private non autenticate, l'art. 2704 c.c. non prevede un elenco tassativo di fatti idonei a conferire certezza alla data nei confronti dei terzi, rimettendo al giudice la valutazione, caso per caso, dell'esistenza di un fatto idoneo a tal fine. Tale fatto può essere provato anche per testi o presunzioni, purché non consista in un atto proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2040 del 19 gennaio 2024)
27Cass. civ. n. 577/2024
In base all'ultima parte del primo comma dell'art. 2704, cod. civ., la data può essere dimostrata con altri fatti idonei a stabilirne la certezza, ma ciò va riferito appunto all'incertezza in ordine alla data. Ne consegue – in tema di accertamento della plusvalenza da cessione di immobili – che l'emissione di un assegno con la data di passaggio alla stanza di compensazione, l'annotazione "girata per l'incasso" da parte dell'altra banca e quella sull'estratto conto del traente, sono elementi che possono consentire la prova del fatto che l'importo sia stato versato prima della stipula del rogito notarile.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 577 del 8 gennaio 2024)
28Cass. civ. n. 33167/2023
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33167 del 29 novembre 2023)
29Cass. civ. n. 31874/2023
In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31874 del 16 novembre 2023)
30Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28144 del 6 ottobre 2023)
31Cass. civ. n. 21446/2023
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 21446 del 19 luglio 2023)
32Cass. civ. n. 13444/2023
Non è sufficiente, ai fini della dimostrazione della data certa del contratto di apertura di credito, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata in quanto la Banca è onerata di versare in atti anche l'avviso di spedizione poiché solo la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione della lettera-contratto, sui quali viene di regola annotato il numero della raccomandata, può dimostrare, nel caso di coincidenza dello stesso su entrambi gli avvisi, il collegamento tra avviso prodotto e la lettera contratto, in maniera precisa e certa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13444 del 17 maggio 2023)
33Cass. civ. n. 36602/2022
L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 36602 del 14 dicembre 2022)
34Cass. civ. n. 38805/2021
Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 38805 del 7 dicembre 2021)
35Cass. civ. n. 37028/2021
In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 37028 del 26 novembre 2021)
36Cass. civ. n. 24182/2021
In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24182 del 8 settembre 2021)
37Cass. civ. n. 20813/2021
L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata della società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 20813 del 21 luglio 2021)
38Cass. civ. n. 13920/2020
Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13920 del 6 luglio 2020)
39Cass. civ. n. 27192/2019
La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/06/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27192 del 23 ottobre 2019)
40Cass. civ. n. 1389/2019
Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/05/2013).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1389 del 18 gennaio 2019)
41Cass. civ. n. 23281/2017
In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017)
42Cass. civ. n. 4104/2017
L'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità - o, eventualmente, la posteriorità - della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4104 del 16 febbraio 2017)
43Cass. civ. n. 26778/2016
Il timbro datario apposto sul plico consegnato al mittente da parte del fornitore privato del servizio postale che ne ha curato l’invio non è idoneo a rendere certa la data di ricezione dello stesso, non essendo il personale dipendente di tale impresa, a differenza di quello addetto al servizio pubblico, munito di poteri pubblicistici di certificazione della data della corrispondenza trattata, né l’apposizione del timbro può essere considerata una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando sia stato formato il documento, secondo la previsione dell’art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non opponibili alla curatela, in quanto prive di data certa anteriore al fallimento, alcune lettere recanti il timbro datario apposto da una società privata, che aveva curato l’inoltro della corrispondenza).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26778 del 22 dicembre 2016)
44Cass. civ. n. 17926/2016
L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. (Omissis).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 17926 del 12 settembre 2016)
45Cass. civ. n. 19656/2015
In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19656 del 1 ottobre 2015)
46Cass. civ. n. 28659/2013
L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata rilasciata da un pubblico ufficiale non implica che, tra le parti, la data certa sia quella risultante dalla dichiarazione di conformità, come nel caso della opponibilità della scrittura ai terzi ex art. 2704 cod. civ., ben potendo il giudice trarre elementi di prova circa l'epoca dei fatti in essa rappresentati dalla diversa data apposta sulla stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha tratto dal timbro datario apposto dalla banca sulla copia conforme di un ordine di conversione inviato dal cliente un rilevante indizio circa l'epoca della consegna dell'ordine medesimo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28659 del 27 dicembre 2013)
47Cass. civ. n. 4213/2013
In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013)
48Cass. civ. n. 13943/2012
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13943 del 3 agosto 2012)
49Cass. civ. n. 13282/2012
Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13282 del 26 luglio 2012)
50Cass. civ. n. 8438/2012
Qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8438 del 28 maggio 2012)
51Cass. civ. n. 13968/2009
L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13968 del 16 giugno 2009)
52Cass. civ. n. 10742/2009
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel suo nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o della perdita dei poteri rappresentativi. Ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando il sottoscrittore era già decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10742 del 11 maggio 2009)
53Cass. civ. n. 29451/2008
In tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l'art. 2704 c.c., comprendendovi anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avverso l'avviso di imposta suppletiva di registro, proposto dal contribuente che chiedeva l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 118 del 1985 per la cosiddetta "prima casa").(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 29451 del 17 dicembre 2008)
54Cass. civ. n. 24320/2007
La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24320 del 22 novembre 2007)
55Cass. civ. n. 23784/2007
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute,exart. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23784 del 16 novembre 2007)
56Cass. civ. n. 23793/2006
L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perché la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l'anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23793 del 8 novembre 2006)
57Cass. civ. n. 16976/2006
Attesi i limiti posti dall'art. 2704 c.c., la parte non può avvalersi della prova per testi al fine di dimostrare direttamente la certezza della data della scrittura privata non autenticata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16976 del 25 luglio 2006)
58Cass. civ. n. 4922/2006
In tema di prova documentale, il principio generale sancito dall'art. 2704 c.c. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa, non è derogato dalle disposizioni dettate dall'art. 2652 nn. 2 e 3 c.c. che, nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile; pertanto, deve ritenersi che, ai fini della soluzione di tale conflitto, l'art. 2652 n. 3 c.c. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art. 2704 c.c., nel senso che prevarrà colui il quale, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa -e perciò solo inopponibile al terzo acquirente - diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4922 del 8 marzo 2006)
59Cass. civ. n. 18059/2004
Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale; nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 c.c. Ne consegue altresì che l'art. 2710 c.c. — il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa — trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditorein bonis.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18059 del 8 settembre 2004)
60Cass. civ. n. 5561/2004
Il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41, lettera b), D.P.R. n. 156 del 1973 (abrogato dal D.L.vo n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta «a corso particolare» giacché l'una e l'altra timbratura provengono da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. In ogni caso, l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall'art. 2704 c.c., come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata. (Fattispecie relativa a timbratura apposta a tergo di una scrittura contenente un contratto).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5561 del 19 marzo 2004)
61Cass. civ. n. 10702/2003
La data certa di una scrittura privata può desumersi anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.), ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di circostanze fattuali che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità della S.C. (nella specie il giudice d'appello aveva ritenuto, con decisione confermata dalla S.C., che un documento timbrato dall'amministrazione postale costituisse ipotesi in relazione alla quale si poteva ritenere che il timbro fornisse la prova dell'anteriorità di una scrittura rispetto alla data della apposizione del timbro stesso).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10702 del 7 luglio 2003)
62Cass. civ. n. 520/2003
Rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità, non considerando l'art. 2704 c.c. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticità, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determinaipso factol'inopponibilità se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provataaliunde, in mancanza di autentica della sottoscrizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 520 del 15 gennaio 2003)
63Cass. civ. n. 10739/2000
Nell'ipotesi in cui il mandatario abbia stipulato un contratto, in esecuzione del mandato senza rappresentanza, ed il mandante (che è terzo rispetto a quel contratto) contesti la certezza della data della convenzione (assumendo di avere precedentemente ad essa revocato il mandato), il mandatario è tenuto in ogni modo a fornire la prova della verità della data contenuta nella scrittura, restando irrilevante il fatto che questa sia invocata per il suo contenuto o solo quale fatto storico.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10739 del 11 agosto 2000)
64Cass. civ. n. 9539/2000
In sede di formazione dello stato passivo del fallimento il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. La prova al riguardo può essere fornita anche mediante l'allegazione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come prevede la menzionata disposizione accanto ad altre circostanze espressamente indicate in modo non tassativo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9539 del 20 luglio 2000)
65Cass. civ. n. 4551/1998
La situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito in sede di formazione dello stato passivo non è di mero fatto, poiché viene ad incidere non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, ed instaura — conseguentemente — un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, non dissimile da quello che si determina, nella esecuzione individuale, fra creditori tempestivi e creditori tardivi, e che si ritrova fra creditori intervenuti e creditori muniti di causa di prelazione successiva al pignoramento. Ciò vale a giustificare — pertanto — nei loro reciproci rapporti, l'applicabilità dell'art. 2704 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4551 del 6 maggio 1998)
66Cass. civ. n. 2754/1997
L'art. 2704 c.c. non consente di inferire la data di un documento dal suo contenuto intrinseco, ma impone invece di avere riguardo a circostanze oggettive esterne, come la registrazione, la morte del sottoscrittore, etc. che siano sicuramente posteriori alla formazione dell'atto. In difetto di tali condizioni non può attribuirsi all'atto una data precedente a quella della sua produzione in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2754 del 27 marzo 1997)
67Cass. civ. n. 3506/1996
Il deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anteriorità della formazione della scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c., con la conseguenza che, se l'autenticità della sottoscrizione viene accertata, la scrittura è opponibile dal sopraindicato momento al fallimento del venditore, e qualora in forza della stessa la proprietà della cosa sia già passata al compratore, resta precluso al curatore fallimentare l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, l. fall.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3506 del 13 aprile 1996)
68Cass. civ. n. 11824/1995
In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall'art. 2704 c.c., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale dispositivo né integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11824 del 15 novembre 1995)
69Cass. civ. n. 2707/1995
Il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito è soggetto all'applicazione dell'art. 2704 c.c., in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore del fallimento rivestono la qualità di terzi. Tale posizione di terzietà deve essere loro riconosciuta in considerazione del fatto che, in sede di formazione dello stato passivo, la situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito - incidendo non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul diritto a partecipare al concorso - non è di mero fatto, ma instaura un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, ed il curatore, agendo a tutela degli interessi indifferenziati della massa dei creditori, è portatore di un interesse differenziato rispetto a quello dei singoli creditori, in guisa da rendere possibile la configurazione di un conflitto anche solo potenziale con tali soggetti.–Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione (art. 1989 c.c.), ma sorge invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6, legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale. Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il secondo comma dell'art. 2704 c.c. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal primo comma dello stesso articolo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2707 del 8 marzo 1995)
70Cass. civ. n. 5502/1994
Con riguardo all'art. 2704, primo commna, c.c., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi «fatto» può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosiddetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario; effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5502 del 7 giugno 1994)
71Cass. civ. n. 6066/1993
Le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invoca non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6066 del 1 giugno 1993)