Articolo 2715 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Copie di scritture private originali depositate

Dispositivo

Note

(1) Anche nell'ipotesi copia di scrittura privata, l'autenticazione permette di definire, nel caso già non vi fosse, la certezza della data, attribuendo piena efficacia probatoria all'atto.Valgono le forme di disconoscimento stabilite per la scrittura privata, poiché alla controparte è permessa l'esamina dell'atto originale.

(2) Per quanto riguarda la copie informatiche, si rinvia alla nota 2 dell'articolo2714.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 3694/2020

2Cass. civ. n. 5250/2010

3Cass. civ. n. 25305/2008

4Cass. civ. n. 4743/1978