Articolo 2721 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ammissibilità: limiti di valore
Dispositivo
La prova per testimoni (1) dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58 [233] disp. att.; [244] c.p.c. ss.] (2).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Note
(1) L'oggetto dell'espediente probatorio della testimonianza deve avere ad oggetto dei fatti reali, non essendo ovviamente possibile una pura interpretazione soggettiva degli eventi raccontati, sotto forma di opinioni, giudizi o valutazioni personali.
(2) La limitazione relativa al valore dell'oggetto opera solamente in tema di contratto, quando questo sia portato nel procedimento quale fonte di diritti ed obblighi e non come mero fatto storico. La giurisprudenza ha più volte precisato che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice che, ai fini dell'ammissibilità della testimonianza, è tenuto a vagliare la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, valutando inoltre anche il mutato valore della moneta.
Massime giurisprudenziali (26)
1Cass. civ. n. 21411/2022
Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21411 del 6 luglio 2022)
2Cass. civ. n. 18971/2022
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18971 del 13 giugno 2022)
3Cass. civ. n. 8181/2022
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8181 del 14 marzo 2022)
4Cass. civ. n. 5880/2021
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 5880 del 4 marzo 2021)
5Cass. civ. n. 12118/2020
Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12118 del 22 giugno 2020)
6Cass. civ. n. 7940/2020
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020)
7Cass. civ. n. 190/2020
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 190 del 9 gennaio 2020)
8Cass. civ. n. 31077/2019
In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31077 del 28 novembre 2019)
9Cass. civ. n. 6199/2019
I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6199 del 1 marzo 2019)
10Cass. civ. n. 7416/2017
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/05/2013).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7416 del 23 marzo 2017)
11Cass. civ. n. 3336/2015
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, qual è il curatore che agisce in revocatoria fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la prova per presunzioni dell'accordo, intervenuto tra il fallito ed il convenuto nel giudizio di revocatoria, diretto a porre in essere una situazione di coesistenza di reciproci debiti allo scopo di ottenerne l'estinzione per compensazione in danno degli altri creditori).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3336 del 19 febbraio 2015)
12Cass. civ. n. 5417/2014
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5417 del 7 marzo 2014)
13Cass. civ. n. 14457/2013
Non integra violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela).(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 14457 del 7 giugno 2013)
14Cass. civ. n. 3959/2012
I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio; in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3959 del 13 marzo 2012)
15Cass. civ. n. 11889/2007
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. Costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11889 del 22 maggio 2007)
16Cass. civ. n. 11926/2004
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice — secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio,exart. 421 c.p.c. — ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli ara. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11926 del 26 giugno 2004)
17Cass. civ. n. 12111/2003
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12111 del 19 agosto 2003)
18Cass. civ. n. 10989/2003
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti c.c. concernono il "contratto"nell'accezione tecnica precisata dall'art. 1321 c.c., e pertanto, all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale — come il riconoscimento del debito e il pagamento — in forza della disposizione dell'art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10989 del 14 luglio 2003)
19Cass. civ. n. 144/2002
Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 144 del 8 gennaio 2002)
20Cass. civ. n. 566/2001
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scrittaad substantiamoad probationem, cosi come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 566 del 17 gennaio 2001)
21Cass. civ. n. 4690/1999
In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4690 del 12 maggio 1999)
22Cass. civ. n. 8838/1996
Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta ad probationem determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest'ultimo, è consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in base al concorso di diversi gravi elementi indiziari aveva ritenuto che la transazione conclusa tra il titolare di un'azienda agricola e un dipendente in sede di esecuzione dello sfratto di quest'ultimo dall'immobile da lui occupato, benché documentalmente riferita a una generica rinuncia del lavoratore a ogni pretesa fatta valere nei confronti dell'ex datore di lavoro, si riferisse specificamente alle pretese nascenti dal rapporto di lavoro, poco tempo prima fatte valere in giudizio, senza peraltro ammettere una prova testimoniale avente ad oggetto circostanze contrarie al contenuto dell'atto scritto e di fatto volta ad escludere l'esistenza della transazione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8838 del 9 ottobre 1996)
23Cass. civ. n. 10442/1994
L'art. 2721 c.c., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5.000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall'art. 2726 c.c.) e non esclude, quindi, l'ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10442 del 5 dicembre 1994)
24Cass. civ. n. 11888/1992
In tema di limitazioni alla prova testimoniale poste dall'art. 2721 c.c., ove il giudice ritenga di non poter far uso dei margini di discrezionalità consentiti dal capoverso dell'art. 2721 c.c., il divieto del mezzo testimoniale, concerne anche la individuazione di una delle parti del contratto, ancorché questa sia stata indicata con un nome di fantasia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11888 del 3 novembre 1992)
25Cass. civ. n. 4210/1992
In caso di mancata ammissione della prova testimoniale di un pagamento eccedente il valore di lire cinquemila, ai sensi dell'art. 2721 c.c., richiamato dal successivo art. 2726, la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4210 del 6 aprile 1992)
26Cass. civ. n. 629/1977
L'inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale non può essere rilevata d'ufficio, né eccepita dalla parte interessata dopo l'espletamento della detta prova, e tanto meno per la prima volta in Cassazione, giacché, non essendo tali norme fondate su ragioni d'ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione dell'interessato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 629 del 12 febbraio 1977)