Articolo 2723 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Patti posteriori alla formazione del documento

Dispositivo

Note

(1) Il giudice può discrezionalmente valutare l'ammissibilità della prova testimoniale di un patto stipulato successivamente alla redazione del documento in questione, aggiunto o contrario al contenuto di esso, ammettendolo soltanto qualora ritenga verosimili le alterazioni ivi citate.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 16222/2023

2Cass. civ. n. 26532/2022

3Cass. civ. n. 11597/2015

4Cass. civ. n. 8118/2013

5Cass. civ. n. 28102/2009

6Cass. civ. n. 5900/2004

7Cass. civ. n. 3537/1996

8Cass. civ. n. 7660/1990