Articolo 2732 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca della confessione

Dispositivo

Note

(1) Di regola, l'efficacia della confessione non può essere caducata, tuttavia la norma fornisce due eccezioni a tale irrevocabilità: le ipotesi di errore e di violenza. L'errore di fatto si delinea qualora colui che pone in essere la prova confessoria è fuorviato da una falsa immagine della realtà, che lo porta a ritenere vero un fatto in realtà non avvenuto o magari accaduto con una dinamica differente rispetto a quella creduta. Opinione unanime in giurisprudenza reputa non rilevante l'errore sulle conseguenze giuridiche della dichiarazione confessoria.

(2) La disposizione stabilisce che deroghi all'irrevocabilità della prova confessoria anche l'ipotesi di violenza morale, ossia la minaccia attraverso cui la parte sia stata costretta ad esprimere un fatto falso. Tuttavia, nella circostanza in cui, nonostante la minaccia, i fatti risultino autentici, la confessione non subirà alcuna revoca. Fondamentale è sottolineare che la norma in esame non riguarda l'ipotesi di violenza fisica, che, cancellandoin totola volontarietà della dichiarazione confessoria, la renderebbe nulla, privandola di conseguenza di qualsiasi efficacia probatoria.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 20332/2025

2Cass. civ. n. 12685/2024

3Cass. civ. n. 8976/2024

4Cass. civ. n. 5945/2023

5Cass. civ. n. 38626/2021

6Cass. civ. n. 17716/2020

7Cass. civ. n. 23246/2017

8Cass. civ. n. 22460/2017

9Cass. civ. n. 13234/2017

10Cass. civ. n. 9777/2016

11Cass. civ. n. 19888/2014

12Cass. civ. n. 26985/2013

13Cass. civ. n. 14780/2009

14Cass. civ. n. 3921/2006

15Cass. civ. n. 15618/2004

16Cass. civ. n. 3010/2002

17Cass. civ. n. 547/1999

18Cass. civ. n. 5459/1998

19Cass. civ. n. 1483/1995

20Cass. civ. n. 629/1995