Articolo 2734 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Dispositivo

Note

(1) La confessione complessa (qualora alla dichiarazione principale ne siano cioè accompagnate di ulteriori, non del tutto sfavorevoli al dichiarante) è sottoposta alla regola dell'inscindibilità: se le dichiarazioni aggiuntive non subiscono contestazioni, esse rivestono pieno valore probatorio, al pari della confessione principale.

(2) Il principio dell'inscindibilità ha fondamentale rilievo anche nel caso in cui le dichiarazioni aggiuntive subiscano delle contestazioni, tuttavia in senso inverso a quanto prima descritto: in questo circostanza, infatti, anche la confessione principale subisce una diminuzione del suo normale valore probatorio, divenendo discrezionalmente valutabile da parte del giudice.

(3) Distinta dalla dichiarazione confessoria è la dichiarazione ricognitiva: se la prima ha ad oggetto l'asseverazione di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, la seconda ha invece ad oggetto l'ammissione di diritti o rapporti giuridici, rilevando, sul piano probatorio, ad un livello inferiore rispetto alla confessione.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 16331/2024

2Cass. civ. n. 8768/2024

3Cass. civ. n. 1530/2018

4Cass. civ. n. 30529/2017

5Cass. civ. n. 24754/2013

6Cass. civ. n. 16119/2013

7Cass. civ. n. 3244/2009

8Cass. civ. n. 11745/2003

9Cass. civ. n. 2903/2001

10Cass. civ. n. 12803/2000

11Cass. civ. n. 11048/1995

12Cass. civ. n. 9339/1987

13Cass. civ. n. 1453/1978