Articolo 2734 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Dispositivo

Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo [2730] si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte (1). In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni (2) (3).

Note

(1) La confessione complessa (qualora alla dichiarazione principale ne siano cioè accompagnate di ulteriori, non del tutto sfavorevoli al dichiarante) è sottoposta alla regola dell'inscindibilità: se le dichiarazioni aggiuntive non subiscono contestazioni, esse rivestono pieno valore probatorio, al pari della confessione principale.

(2) Il principio dell'inscindibilità ha fondamentale rilievo anche nel caso in cui le dichiarazioni aggiuntive subiscano delle contestazioni, tuttavia in senso inverso a quanto prima descritto: in questo circostanza, infatti, anche la confessione principale subisce una diminuzione del suo normale valore probatorio, divenendo discrezionalmente valutabile da parte del giudice.

(3) Distinta dalla dichiarazione confessoria è la dichiarazione ricognitiva: se la prima ha ad oggetto l'asseverazione di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, la seconda ha invece ad oggetto l'ammissione di diritti o rapporti giuridici, rilevando, sul piano probatorio, ad un livello inferiore rispetto alla confessione.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 1530/2018

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1530 del 22 gennaio 2018)

2Cass. civ. n. 30529/2017

In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30529 del 19 dicembre 2017)

3Cass. civ. n. 24754/2013

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24754 del 5 novembre 2013)

4Cass. civ. n. 16119/2013

Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l'art. 2734 c.c., che ne disciplina l'efficacia probatoria, presuppone l'unicità della fonte delle dichiarazioni.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 16119 del 26 giugno 2013)

5Cass. civ. n. 3244/2009

Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3244 del 10 febbraio 2009)

6Cass. civ. n. 11745/2003

In tema di confessione giudiziale, il valore probatorio della dichiarazione — in essa contenuta — di fatti o circostanze idonee ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 c.c. e 116 c.p.c., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11745 del 1 agosto 2003)

7Cass. civ. n. 2903/2001

Non viola l'art. 2734 c.c. il giudice di merito che, diversamente dalla dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, non ritenga raggiunto un accordo negoziale con la controparte perché la confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2903 del 27 febbraio 2001)

8Cass. civ. n. 12803/2000

Quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. se la controparte contesta le dichiarazioni, il confidente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12803 del 27 settembre 2000)

9Cass. civ. n. 11048/1995

Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 c.c. — per il quale le «dichiarazioni aggiunte alla confessione», relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse — si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l'interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11048 del 24 ottobre 1995)

10Cass. civ. n. 9339/1987

Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell'art. 2734 c.c. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina comportano che rientrano nella sfera dell'applicazione della norma sia l'ipotesi della cosiddetta confessione «complessa», che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effettiab extrinseco, che quella della cosiddetta confessione «qualificata», che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l'uno si profili come la necessaria conseguenza dell'altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato. Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità né determinano alcuna inversione dell'onere della prova ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9339 del 16 dicembre 1987)

11Cass. civ. n. 1453/1978

In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art. 2734 c.c., la contestazione della controparte — che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente — può risultare, anche in modo implicito, dal comportamento processuale ed in ispecie dalle conclusioni per l'accoglimento della propria pretesa, quando l'accoglimento stessa sia incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1453 del 29 marzo 1978)