Articolo 2743 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diminuzione della garanzia

Dispositivo

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito [1186] (1).

Note

(1) La norma deve essere posta in relazione con la disposizioneexart.1186: la coordinazione tra i due articoli fa discendere infatti il presupposto fondamentale che la diminuzione della garanzia sia dipesa da caso fortuito o, in ogni caso, da un fatto non imputabile alla volontà del debitore, altrimenti a quest'ultimo non spetterebbe alcuna facoltà di reintegrare l'oggetto della garanzia suddetta, potendo il creditore inoltre richiedere immediatamente l'intera prestazione. Invece, nelle ipotesi citate (ad esempio, quando vi sia un fatto posto in essere da un terzo "extraneus"al principale rapporto obbligatorio) il debitore può bloccare le pretese creditorie, con un'idonea proposta di reintegrazione della garanzia perita o deteriorata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24259/2021

In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito alla somma per la quale l'iscrizione è eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, concede a quest'ultimo la facoltà di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalità, anche potenziale o di prospettiva, tra i suddetti beni e l'attività svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 24259 del 9 settembre 2021)