Articolo 2763 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti per canoni enfiteutici
Dispositivo
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta [959] per l'anno in corso e per il precedente [972] n. 2] hanno privilegio sui frutti (1) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778] n. 15].
Note
(1) Al fine di esaltare il rapporto economico intercorrente tra il canone dovuto al concedente per il fondo enfiteutico e i frutti del medesimo fondo, sono ritenuti oggetto di privilegio tutti i frutti del fondo, sia quelli già separati sia quelli ancora pendenti, con l'unica condizione che questi ultimi siano maturati nel corso dell'anno in questione.