Articolo 2763 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per canoni enfiteutici

Dispositivo

Note

(1) Al fine di esaltare il rapporto economico intercorrente tra il canone dovuto al concedente per il fondo enfiteutico e i frutti del medesimo fondo, sono ritenuti oggetto di privilegio tutti i frutti del fondo, sia quelli già separati sia quelli ancora pendenti, con l'unica condizione che questi ultimi siano maturati nel corso dell'anno in questione.