Articolo 2765 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa
Dispositivo
Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa [2151], 2751 bis n. 4, [2778] n. 16].
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo [2764] [1519], [2747] (1).
Note
(1) La disposizione, ormai desueta in forza dell'implicita abrogazione da parte della citata L. 203/1982, poneva una causa di prelazione, nella forma del privilegio, nell'ambito dei rapporti di mezzadria e colonia, sopra i frutti dovuti al concedente ed al colono, alla condizione che i frutti restassero all'interno del fondo, e anche sopra tutti quei beni utili per coltivare il suddetto fondo.