Articolo 2769 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Dispositivo
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo [67] c.p.c.] (1).
Note
(1) Il sequestro conservativo è un rimedio preventivo molto utile nel caso dei beni mobili, per assicurare un'adeguata tutela al creditore che altrimenti rischierebbe di vedere vanificata la propria pretesa, attraverso atti di alienazione o di cessione a terzi posti in essere appositamente dal debitore.Per "rimozione" si intende distruzione, alterazione o sottrazione della cosa, che produce un mutamento dello stato di fatto.