Articolo 2773 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti dei comuni e delle province per tributi
Dispositivo
[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]