Articolo 2773 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti dei comuni e delle province per tributi

Dispositivo

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]