Articolo 2775 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari

Dispositivo

Note

(1) Bisogna sottolineare che in virtù dell'art. 2645 bis, comma 3, la trascrizione del preliminare termina il proprio effetto se non viene posta in essere la trascrizione del corrispondente contratto definitivo, di un altro atto esecutivo o della domanda giudiziale (v. art. 2932), nel termine di un anno dalla data convenzionalmente definita dalle parti per tale stipula, o comunque di tre anni dalla trascrizione del preliminare.

(2) I mutui qui intesi sono quelli erogatiexD. lgs. 385 del 1 settembre 1993 riguardante i finanziamenti ai fini della semplificazione in tema di edilizia [v.2825 bis].

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 5550/2025

2Cass. civ. n. 20194/2023

3Cass. civ. n. 18181/2019

4Cass. civ. n. 26641/2018

5Cass. civ. n. 17270/2014

6Cass. civ. n. 21045/2009

7Cass. civ. n. 17197/2003