Articolo 2782 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di crediti egualmente privilegiati

Dispositivo

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito [2777] (1).

Note

(1) Vengono esplicitamente richiamati gli articoli2777 e2780, stabilendo che anche qualora si verifichino le ipotesi previste da tali disposizioni, e di conseguenza concorrano tra loro diversi crediti preferiti rispetto a tutti gli altri in virtù di prescrizioni delle leggi speciali, deve essere applicata la disciplina del presente articolo.