Articolo 2787 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prelazione del creditore pignoratizio

Dispositivo

Note

(1) Il pegno diviene effettivo se il bene in oggetto è nella disponibilità del creditore o del terzo custode designato. Pertanto, nell'ipotesi in cui questi ne perdano il possesso, possono operare al fine del recupero.Il creditore può anche agire verso il debitore che eventualmente rivendichi la consegna del medesimo bene.

(2) Negli enti citati da tale comma devono ricomprendersi i monti di pegno, gli altri istituti aventi abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio e tutti gli istituti di credito in genere che siano autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 18368/2024

2Cass. civ. n. 12733/2021

3Cass. civ. n. 15421/2019

4Cass. civ. n. 3199/2019

5Cass. civ. n. 1526/2010

6Cass. civ. n. 7214/2009

7Cass. civ. n. 23839/2007

8Cass. civ. n. 1532/2006

9Cass. civ. n. 21084/2005

10Cass. civ. n. 5561/2004

11Cass. civ. n. 16261/2002

12Cass. civ. n. 5562/1999

13Cass. civ. n. 1097/1999

14Cass. civ. n. 7871/1998