Articolo 2793 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sequestro della cosa
Dispositivo
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670] c.p.c.] (1).
Note
(1) Classica ipotesi in cui il creditore pignoratizio (o il terzo) abusa del bene dato in pegno è la violazione del divieto d'uso.Può tuttavia esserci una contravvenzione simile anche nel caso di eccesso dei limiti entro i quali l'uso è permesso, o ancora nel caso di mancata custodia del bene. In tutti questi casi il pegno non subisce l'estinzione, ma viene sottratto al creditore pignoratizio attraverso il sequestro.