Articolo 2803 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscossione del credito dato in pegno

Dispositivo

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli [2797] e [2798] (1).

Note

(1) Se il credito garantito non è ancora addivenuto a scadenza, il creditore pignoratizio procede adempiendo il proprio obbligo di riscossione del credito ricevuto in pegno attraverso un giudizio di cognizione o di esecuzione, e depositando successivamente l'oggetto in caso di espressa richiesta da parte del debitore. Nell'ipotesi in cui, invece, il credito pignoratizio risulti essere già scaduto, il creditore pignoratizio può trattenere sul credito dato in garanzia e riscosso la somma sulla quale ottenere soddisfazione alle proprie pretese, se si tratta di denaro, se invece si tratta di cose diverse, può farla vendere o chiederne direttamente l'assegnazionein virtù degli articoli2797 e2798. Nel caso in cui non vi sia un'iniziativa da parte del creditore pignoratizio per ottenere la riscossione del credito, il debitore potrà agiresua sponte, tramite un procedimento di cognizione o di esecuzione, anche se, tuttavia, egli non potrà raggiungere l'ottenimento della somma, la quale in ogni caso verrà consegnata nelle mani del creditore pignoratizio o in quelle di un depositario eletto tale dal giudice, nell'ipotesi in cui il creditore non accetti di riceverla.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3674/2014

Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3674 del 17 febbraio 2014)