Articolo 2810 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Oggetto dell'ipoteca

Dispositivo

Sono capaci d'ipoteca:

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [c. nav. 565], gli aeromobili [c. nav. 1027 ss.] e gli autoveicoli [815], secondo le leggi che li riguardano [2779] (3).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale (4).

Note

(1) Si ritengono perciò esclusi i beni demaniali e quelli relativi al patrimonio indisponibile dello Stato (v.822 e826, commi 2 e 3).

(2) La regola generale sancisce che l'usufrutto non possa eccedere la vita dell'usufruttuario, di conseguenza il legislatore ha stabilito che l'ipoteca si estingue contemporaneamente al diritto di usufrutto stesso.

(3) Si vedano gli articoli 58 e 59, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T. U. debito pubblico); gli articoli 12, 14, 16, 21, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (Compravendita degli autoveicoli e istituzione del P.R.A.), convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; e infine l'articolo 11, r.d. 28 luglio 1927, n. 1814.

(4) Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, i privilegi aventi ad oggetto gli autoveicoli devono essere considerati di natura ipotecaria e sono perciò soggetti alla medesima disciplina, inclusa la sottoposizione ad un regime di pubblicità che li rende facilmente individuabili.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12153/1990

In caso di conferimento in società di un'azienda, comprensiva di un opificio completo di macchinari, anche questi ultimi sono assoggettabili all'imposta di trascrizione cui siano stati assoggettati gli immobili conferiti, atteso che le pertinenze mobiliari sono capaci di ipoteca insieme all'immobile, per il testuale disposto dell'art. 2810 c.c., cui fa eco (con riferimento alla normativa precedente alla riforma tributaria) il combinato disposto dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 4, secondo comma della legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540. L'applicazione della suddetta imposta non è condizionata alla trascrizione dell'atto, essendo sufficiente il verificarsi del presupposto dell'imposta di registro, ossia la stipulazione di atti tra vivi traslativi di diritti capaci di ipoteca.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12153 del 21 dicembre 1990)

2Cass. civ. n. 391/1985

L'estensione dell'ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell'art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all'immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso). Ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgereex tuncil già verificatosi ampliamento dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 391 del 26 gennaio 1985)

3Cass. civ. n. 2257/1984

Il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell'immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini d'incorporazione, una cosa complessa. All'infuori di tale ipotesi, infatti, l'estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell'ari. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti fra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad un'unitaria funzione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2257 del 9 aprile 1984)