Articolo 2852 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Grado dell'ipoteca

Dispositivo

Note

(1) Tale disposizione sancisce un ordine di preferenza tra le varie ipoteche, che possono essere iscritte in relazione al medesimo bene, determinato non dalla priorità del titolo, ma da quella dall'iscrizione e che va pertanto seguito per procedere al soddisfacimento della serie dei creditori. Tuttavia, un orientamento dottrinale ritiene che il presente articolo, ponendo in risalto il generale principio riguardante l'ordine delle ipoteche, avrebbe meglio trovato collocazione nella parte generaleexartt.2808-2816.

(2) La disciplina dettata dalla norma viene applicata anche in tema di credito sottoposto acondicio iuris,ovvero nelle ipotesi in cui l'efficacia del negozio in questione dipendente da un evento futuro ed incerto è decisa tassativamenteex lege,in aggiunta perciò alle più generali ipotesi relative a condizioni sospensive e risolutive convenzionalmente stabilite.

(3) L'iscrizione di ipoteca può anche essere esercitata per crediti futuri, l'importante è che alla base di tali crediti vi sia un rapporto giuridico base già esistente, indicato dal titolo medesimo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 10197/2021

2Cass. civ. n. 1671/2016

3Cass. civ. n. 18325/2014

4Cass. civ. n. 3613/2004

5Cass. civ. n. 3997/2000

6Cass. civ. n. 2786/1994

7Cass. civ. n. 686/1975