Articolo 2857 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti della surrogazione

Dispositivo

Note

(1) Si pone qui una rilevante deroga rispetto alla surrogazione del creditore perdente: nel caso in cui vi sia un terzo datore di ipoteca infatti, egli non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, proprio per la sua posizione di persona estranea alla costituzione della garanzia, ma il legislatore gli attribuisce il diritto di surrogarsi nelle ragioni di credito del creditore che per primo ha iscritto.

(2) La norma definisce le modalità mediante le quali si pone in essere la surrogazione: la formalità dell'annotazione, valutato lo stato di graduazione e a margine dell'ipoteca medesima, produce efficacia costitutiva e nel contempo impedisce la cancellazione della garanzia. Lo stato di incapienza è infine reso evidente dal progetto di distribuzione previsto dalle disposizioni sancite dall'articolo596 c.p.c.