Articolo 2859 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Dispositivo

Note

(1) Relativamente alle eccezioni opponibili dal terzo acquirente del bene immobile sottoposto a garanzia, ed estendibili anche al terzo datore di ipoteca ai sensi dell'art. 2868, possono venirsi a creare due ipotesi a seconda che il terzo abbia partecipato o meno al processo volto ad ottenere la condanna del debitore. Nel caso in cui egli sia stato convocato in giudizio, avrà la facoltà di opporre al creditore unicamente le eccezioni a quest'ultimo concesse, a lui derivanti dalla surrogazione posteriore alla condanna. Qualora, invece, il terzo non abbia preso parte al processo, potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto porre in essere il debitore.

(2) Tale comma è finalizzato a fornire una forma di tutela ai creditori, perché possano venire a conoscenza delle scelte che il terzo vuole effettuare in relazione al procedimento di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (la cosiddetta purgazione dell'ipotecaexart.2889).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 9396/2024