Articolo 2868 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beneficio di escussione

Dispositivo

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui [2808] comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (1).

Note

(1) Il terzo datore d'ipoteca non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, in quanto incompatibile con la sua posizione di persona non estranea alla costituzione di ipoteca. Se non è stato convenzionalmente deciso in maniera diversa, il terzo datore non può opporre il cosiddettobeneficium excussionis,facendo cioè espropriare prima i beni del creditore e poi quello ipotecatoexart.2868, non può essere soggetto alle norme stabilite in tema di fideiussioneexart.1936 e infine non gli spetta nè la possibilità di scegliere il rilascio né di ottenere la separazione del prezzo utilizzato per porre in essere eventuali miglioramenti del bene.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7249/2020

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l'eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7249 del 13 marzo 2020)