Articolo 2878 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cause di estinzione

Dispositivo

Note

(1) Occorre distinguere l'estinzione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, che si verifica dopo che siano trascorsi vent'anni dalla data dell'iscrizione stessa se non si fa luogo alla sua rinnovazione, dall'estinzione dell'ipoteca in sè, le cui più probabili cause sono enumerate dalla presente disposizione. L'estinzione del diritto di ipoteca provoca il venir meno della specifica posizione giuridica.

(2) Tipica causa di estinzione dell'ipoteca è la cancellazione dell'iscrizione, per la quale può essere fatta domanda soltanto se il debito viene estinto totalmente. Il diritto di ipoteca si estingue poi anche con la mancata rinnovazione della pubblicità ipotecaria nel termine prescritto e con il venir meno dell'obbligazione garantita, dato il carattere accessorio di quest'ultima,exart.1179. Il pagamento deve essere fatto nelle forme sanciteex lege, da parte sia del terzo datore di ipoteca sia del terzo acquirente del bene garantito. Sempre nell'ambito dell'obbligazione, non estinguono invece l'ipoteca, nè l'ipotesi di surrogazione prevista ai sensi dell'art. 1202, nè la novazioneexart.1230. Viceversa, ladatio in solutum(v. art. 1197) e la compensazione (v. art. 1241) rendono effettiva l'estinzione del diritto di garanzia sottostante al bene.

(3) Perché si produca questa circostanza deve venire meno completamente il bene soggetto ad ipoteca, inteso nella sua natura economico-sociale. Resta tuttavia salvo il generale principiopretium succedit in locum rei; res succedit in locum pretiiai sensi dell'art. 2742, mediante il quale si opera una reale surrogazione dell'indennità al bene garantito distrutto o deteriorato irrimediabilmente.

(4) La causa estintiva del diritto di ipoteca prevista al n. 7 del presente articolo è peculiare in quanto presenta elementi di collegamento con l'estinzione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria: infatti il provvedimento che opera il trasferimento dellaresespropriata all'acquirente, ordina contestualmente anche la cancellazione delle iscrizioni.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 23404/2024

2Cass. civ. n. 33740/2022

3Cass. civ. n. 20434/2022

4Cass. civ. n. 12127/2020

5Cass. civ. n. 13547/2014

6Cass. civ. n. 4698/2011

7Cass. pen. n. 8015/2007

8Cass. pen. n. 13413/2005

9Cass. civ. n. 10909/2002

10Cass. civ. n. 6958/1994