Articolo 2881 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nuova iscrizione dell'ipoteca
Dispositivo
Salvo diversa disposizione di legge [1197] comma 3, [1276], [2926] comma 2, [2927] comma 2], se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca [2879], e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (1).
Note
(1) L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che tale disciplina possa essere estesa per analogia anche alle altre cause di estinzione d'ipoteca. Tuttavia, se una volta venuta a mancare la causa di estinzione dell'obbligazione o considerata nulla la rinunzia all'ipoteca stessa, vi è stata esplicita cancellazione della garanzia in questione, è opinione comune che sia necessario innovare l'iscrizione, adottando conseguentemente un nuovo grado d'ordine. Resta sottinteso che se invece non è stata esercitata alcuna cancellazione, l'ipoteca continua tranquillamente a rimanere in vita.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 14337/2000
A norma dell'art. 2881 c.c., l'ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non è estinto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14337 del 2 novembre 2000)