Articolo 2883 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità per consentire la cancellazione

Dispositivo

Note

(1) La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è unanimemente considerato un atto di straordinaria amministrazioneexart.320, perciò per i minori e gli interdetti è necessario senza dubbio il consenso del rappresentante legale, con l'ulteriore condizione che il credito sia integralmente soddisfatto, altrimenti la cancellazione in ipotesi di obbligazioni estinte per cause differenti sarà ottenuta mediante sentenza o consenso dell'incapace. I minori emancipati e gli inabilitati devono invece ricevere assistenza da parte del curatore. Generalmente, il consenso deve risultare da atto pubblico (v. art. 2699) o da scrittura privata autenticata (v. art. 2702), a meno che non sia necessario il provvedimento giudiziale (v. art. 2884).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1185/1975