Articolo 2883 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità per consentire la cancellazione

Dispositivo

Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320], [374], [375], [394], [424].

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto (1).

Note

(1) La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è unanimemente considerato un atto di straordinaria amministrazioneexart.320, perciò per i minori e gli interdetti è necessario senza dubbio il consenso del rappresentante legale, con l'ulteriore condizione che il credito sia integralmente soddisfatto, altrimenti la cancellazione in ipotesi di obbligazioni estinte per cause differenti sarà ottenuta mediante sentenza o consenso dell'incapace. I minori emancipati e gli inabilitati devono invece ricevere assistenza da parte del curatore. Generalmente, il consenso deve risultare da atto pubblico (v. art. 2699) o da scrittura privata autenticata (v. art. 2702), a meno che non sia necessario il provvedimento giudiziale (v. art. 2884).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1185/1975

La normativa di cui all'art. 2883 secondo comma c.c., in virtù della quale «il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto» è applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle società commerciali. L'assemblea della società commerciale è l'organo legittimato a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1185 del 2 aprile 1975)