Articolo 2899 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore

Dispositivo

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo [2890], se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891]; [569] c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione [563] c.p.c.], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di un altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [2852] ss.].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto (1).

Note

(1) Si viene a prospettare un caso di surrogazione con il dichiarato obiettivo di tutelare creditore e terzo acquirente, i quali possono risultare pregiudicati dalla rinunzia posta in essere dal creditore avente più ipoteche su diversi beni immobili. Tale tutela si concretizza in un risarcimento del danno subìto, per il quale è tuttavia assolutamente necessaria la prova del pregiudizio arrecato. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un creditore al quale appartengano due ipoteche su due fondi differenti che però ottenga adeguata soddisfazione unicamente in capo al primo: mediante la rinunzia, questi pregiudicherà il creditore iscritto dopo di lui che possegga un'ipoteca sul primo fondo, agevolando invece colui che ha ipoteca sul secondo fondo, trasformandolo primo nella graduatoria di soddisfacimento. Si deve specificare comunque che sul creditore non graverà l'obbligo del risarcimento se la rinunzia è derivata da un giusto motivo ed è stata posta in essere prima del momento di notificazione dell'offerta di purgazioneexart.2890, che, qualora non venga correttamente eseguita, andrà a costituire proprio uno dei giusti motivi suddetti.