Articolo 2908 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti costitutivi delle sentenze

Dispositivo

Nei casi previsti dalla legge [2932], l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1).

Note

(1) Se tra Tizio e Caio sorge una controversia in ordine alla sussistenza ovvero al modo di essere di un determinato diritto soggettivo, tra i due viene ad instaurarsi un processo cosiddetto di cognizione, in esito al quale il giudice individua la regola contenuta nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto.L'azione di cognizione può tendere a tre finalità: al mero accertamento dell'esistenza/inesistenza o del modo di essere del di un rapporto giuridico controverso, all'emanazione di un comando che il giudice rivolgerà alla parte soccombente di tenere una determinata condotta, oppure alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici preesistenti.Le rispettive sentenze potranno quindi essere: di mero accertamento, di condanna o costitutiva.Normalmente, si avrà una sentenza di carattere dichiarativo, quindi di mero accertamento, che lascerà poi ad altre fasi del giudizio la possibilità di produrre ulteriori effetti in ambito sostanziale, ma, nei casi tassativamente previstiex lege, in via eccezionale, la sentenza può rivestire natura costitutiva (tradizionale esempio ne è la sentenza emanataexart.2932, che permette al giudice la costituzione, in via giudiziale, degli effetti che sarebbero dovuti derivare da un contratto non concluso tra le parti, essendo presente un preliminare in tal senso tra le stesse).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 24939/2019

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24939 del 7 ottobre 2019)

2Cass. civ. n. 16737/2011

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16737 del 29 luglio 2011)