Articolo 2920 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Dispositivo
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione [541] c.p.c. ss.], non possono farle valere (1) nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.
Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese (2).
Note
(1) Tale articolo specifica che per il terzo sarà possibile avanzare le proprie pretese verso il ricavato non ancora distribuito tra i creditori qualora la ripartizione debba ancora avere luogo; tuttavia potrà invece esercitare le proprie ragioni solamente all'indirizzo del creditore che abbia proceduto in mala fede, se la ripartizione risulta già avvenuta.
(2) Si richiede labona fides(v. art. 1153) dell'acquirente sia nel momento vero e proprio dell'acquisto del bene esecutato, sia in quello della consegna dello stesso, mentre per ritenere certa lamala fidesdel creditore procedente si deve necessariamente provare la sua consapevolezza in relazione all'altrui appartenenza del medesimo bene.L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, tuttavia, ha più volte dichiarato che anche un'ipotesi di mero dubbio provoca la mancanza dellabona fidese la conseguente attribuzione di responsabilità al creditore procedente non sincero.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13362 del 16 maggio 2023)