Articolo 2922 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vizi della cosa. Lesione

Dispositivo

Note

(1) L'opinione giurisprudenziale prevalente ritiene che il divieto di applicazione dettato dalla presente norma si allarghi anche all'ipotesiexart.1497 inerente alla responsabilità per mancanza di qualità della cosa venduta, consistente nella circostanza in cui laresalienata non abbia le qualità specificamente promesse dal venditore, ovvero quelle essenziali per l'utilizzo verso cui è destinata.

(2) Il presente comma è abbastanza superfluo in quanto, in tale ipotesi, non vi sono gli adeguati presupposti affinché si faccia luogo all'azione di rescissione per lesione ex art. 1448, ossia da una parte lo stato di bisogno in capo ad un soggetto e dall'altra l'abuso dello stesso esercitato da un altro.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 4763/2025

2Cass. civ. n. 4754/2025

3Cass. civ. n. 2064/2023

4Cass. civ. n. 8881/2020

5Cass. civ. n. 14165/2016

6Cass. civ. n. 7708/2014

7Cass. civ. n. 4085/2005

8Cass. civ. n. 7294/2003

9Cass. civ. n. 10015/1998

10Cass. civ. n. 11018/1994

11Cass. civ. n. 10320/1991