Articolo 2922 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vizi della cosa. Lesione

Dispositivo

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [1490] (1).

Essa non può essere impugnata per causa di lesione (2).

Note

(1) L'opinione giurisprudenziale prevalente ritiene che il divieto di applicazione dettato dalla presente norma si allarghi anche all'ipotesiexart.1497 inerente alla responsabilità per mancanza di qualità della cosa venduta, consistente nella circostanza in cui laresalienata non abbia le qualità specificamente promesse dal venditore, ovvero quelle essenziali per l'utilizzo verso cui è destinata.

(2) Il presente comma è abbastanza superfluo in quanto, in tale ipotesi, non vi sono gli adeguati presupposti affinché si faccia luogo all'azione di rescissione per lesione ex art. 1448, ossia da una parte lo stato di bisogno in capo ad un soggetto e dall'altra l'abuso dello stesso esercitato da un altro.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 2064/2023

Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2064 del 24 gennaio 2023)

2Cass. civ. n. 8881/2020

La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8881 del 13 maggio 2020)

3Cass. civ. n. 14165/2016

L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi - applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 14165 del 12 luglio 2016)

4Cass. civ. n. 7708/2014

Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014)

5Cass. civ. n. 4085/2005

L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., in riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, opera per le fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., cioè nel caso di vizi della cosa e di mancanza di qualità, ma non riguarda l'ipotesi di vendita di aliud pro alio configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che, preso in considerazione dalla succitata ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato, per difetto di motivazione, il decreto del Tribunale che non aveva congruamente indicato le ragioni in virtù delle quali il vincolo idrogeologico gravante sull'immobile venduto, non menzionato negli atti della procedura, non comprometteva la naturale funzione economico-sociale del bene ).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4085 del 25 febbraio 2005)

6Cass. civ. n. 7294/2003

In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l'immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo non il diritto a far valere la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma a far valere le garanzie di cui all'art. 1489 c.c. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922, primo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7294 del 13 maggio 2003)

7Cass. civ. n. 10015/1998

L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c. in riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità, e non riguarda l'ipotesi di aliud pro alio tra il bene oggetto dell'ordinanza e quello oggetto dell'aggiudicazione, deducibile anche rispetto alla vendita forzata, con conseguente annullamento della vendita. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il bene trasferito sia solo quantitativamente diverso da quello descritto nell'ordinanza di vendita, e la domanda dell'interessato sia diretta semplicemente alla restituzione di parte del prezzo, è escluso il ricorso al rimedio regolato dall'art. 1497 c.c. ed il conseguente annullamento della vendita. La parziale inesecuzione del contratto fa sorgere, invero, il diritto dell'acquirente alla ripetizione di parte del prezzo (obbligazione, questa, che si configura come debito di valuta e non di valore), rimedio ammissibile anche in caso di esecuzione forzata. Ed infatti, l'art. 2921, secondo comma, c.c., consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10015 del 9 ottobre 1998)

8Cass. civ. n. 11018/1994

L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922. comma 2, c.c. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l'ipotesi dialiud pro aliotra bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione, con figurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita. abbia costituito elemento determinante per l'offerta d'acquisto. (Nella specie era stato impugnato un provvedimento del tribunale fallimentare relativo alla comminazione della decadenza dell'aggiudicatarioexart. 587 c.p.c. e la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha annullato tale provvedimento, fondato sull'affermazione che la non edificabilità di un terreno — in ipotesi qualificato come edificabile nell'ordinanza di vendita — si traduce in un vizio della cosa non deducibile rispetto ad una vendita forzata).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11018 del 21 dicembre 1994)

9Cass. civ. n. 10320/1991

Qualora l'immobile aggiudicato, in esito ad esecuzione per espropriazione forzata, risulti difforme o privo delle qualità indicate negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questi il diritto di denunciare la mancanza di quelle qualità, ovvero la consegna di aliud pro alio, secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole trovano deroga nella vendita forzata, inclusa quella promossa da istituto di credito in base alla disciplina sul credito fondiario, solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922 primo comma c.c., e che, inoltre, non è onere dell'aggiudicatario medesimo di controllare l'esattezza delle menzionate indicazioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10320 del 3 ottobre 1991)