Articolo 2924 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Dispositivo

Note

(1) Al creditore procedente risultano invece opponibili cessioni e liberazioni sia infratriennali, sia ultratriennali, sempre che le stesse abbiano ottenuto la pubblicità della trascrizione anteriormente al pignoramento (v. art. 2906). Differentemente, il presente articolo dispone che all'acquirente siano opponibili soltanto le ultratriennali e le anticipazioni definite secondo gli usi locali (v. artt.2812,2918).Per "anticipazione" si intende, secondo l'orientamento prevalente, il pagamento anticipato di fitti e pigioni.