Articolo 2930 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Dispositivo
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare (1) una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio (2) forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605] c.p.c. ss.].
Note
(1) In questo caso l'esecuzione forzata in forma specifica presuppone l'identità tra bene dovuto, bene aggredito e bene conseguito e ha come oggetto un'obbligazione didareun certo bene, già sottoposto a specificazione e ad individuazione.
(2) Deve sottolinearsi che sono assolutamente esclusi dai beni mobili soggetti a consegna o rilascio: l'obbligo di consegnare i figli al genitore giudicato affidatario in ipotesi di separazione tra coniugi (tale obbligo rientra infatti negli obblighi difareonon facere), la consegna di una somma di denaro, sempre che non si intendano monete antiche o comunque di una qualche sorta di interesse numismatico od artistico, la consegna di cose determinate esclusivamente nelgenuse pertanto non ancora specificate nella loro identità (v.1378). Si tratta invece di un tradizionale esempio di bene che può essere sottoposto a consegna o rilascio, l'obbligo di consegna dell'immobile locato al conduttore (v.1571).
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 11285/2020
Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11285 del 12 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 12523/2016
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12523 del 17 giugno 2016)
3Cass. civ. n. 5010/2008
L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008)
4Cass. civ. n. 9964/2006
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. D'altro canto, il terzo detentore dell' immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. (Rigetta, App. Venezia, 2 Novembre 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9964 del 28 aprile 2006)
5Cass. civ. n. 712/2006
Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell'espropriazione forzata (artt. 483 ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, quarto comma, c.p.c.), oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 ss. c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 712 del 16 gennaio 2006)