Articolo 2937 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia alla prescrizione

Dispositivo

Note

(1) Fondamentale presupposto della rinunzia è il potere di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione, ossia di possedere la titolarità del diritto in questione.

(2) Le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione, come non possono prolungare o abbreviare i termini sancitiex lege(v. art. 2936): se fosse consentita alle parti la rinunzia preventiva questa diventerebbe una clausola di stile, cioè apposta a tutti i contratti e le disposizioni in tema di prescrizioni rimarrebbero lettera morta. Per analoghe ragioni non è inoltre permessa la rinunzia mentre è ancora in corso il termine prescrizionale.Diversa è invece la situazione rispetto alla rinunzia successiva: una volta verificatasi la prescrizione, risulta ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato la scelta se farla valere o meno.

(3) La rinunzia alla prescrizione può essere tanto espressa quanto tacita e, in quest'ultimo caso, può essere dedotta da un fatto che risulti incompatibile con la volontà di valersi dell'istituto, come ad esempio il pagamento di un acconto o la promessa di un pagamento a breve scadenza.

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. civ. n. 23637/2025

2Cass. civ. n. 22604/2025

3Cass. civ. n. 8304/2025

4Cass. civ. n. 24677/2024

5Cass. civ. n. 7942/2024

6Cass. civ. n. 24263/2023

7Cass. civ. n. 2157/2022

8Cass. civ. n. 24113/2015

9Cass. civ. n. 10955/2014

10Cass. civ. n. 18425/2013

11Cass. civ. n. 21248/2012

12Cass. civ. n. 7527/2012

13Cass. civ. n. 3883/2012

14Cass. civ. n. 99/2011

15Cass. civ. n. 16379/2009

16Cass. civ. n. 13870/2009

17Cass. civ. n. 14748/2002

18Cass. civ. n. 14091/2001

19Cass. civ. n. 7409/1999

20Cass. civ. n. 8304/1996

21Cass. civ. n. 3672/1988