Articolo 2960 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Delazione di giuramento
Dispositivo
Nei casi indicati dagli articoli [2954], [2955] e [2956], colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento (1) per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736]; [233] c.p.c.].
Il giuramento (2) può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito (3).
Note
(1) In questo caso si viene a configurare il cosiddetto giuramentode veritate, cioè riguardante un fatto proprio del soggetto effettuante, il quale può in ogni caso ricevere tale deferimento unicamente se sia il debitore originario ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
(2) In questa ipotesi invece si tratta di un giuramento cosiddettode scientia, ossia relativo alla conoscenza che un soggetto abbia di un fatto però a lui estraneo. La prevalente giurisprudenza afferma che tale forma di giuramento può essere deferito anche al curatore fallimentare, in aggiunta ai soggetti qui espressamente indicati, stabilendo che, se essi giurano di essere ignari riguardo al debito, verranno giudicati vittoriosi nella controversia in essere, mentre se rifiutano il rimedio probatorio il giudice potrà apprezzare con assoluta discrezionalità il loro comportamento.
(3) In ogni caso, qualora si renda conto che il debitore ha giurato il falso, il creditore potrà soltanto porre in atto l'azione penale di falso e successivamente, se il falso sia stato accertato in tale sede, sarà legittimato a richiedere il risarcimento dei danni in ambito civile.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19240/2004
Al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all'estinzione del debito, sicché l'esito di un simile mezzo di prova sarà l'accertamento della verificazione dell'estinzione del debito stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19240 del 24 settembre 2004)
2Cass. civ. n. 2311/1975
La facoltà del creditore di definire giuramento, a norma dell'art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l'estinzione del debito, è subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 2959 c.c. per l'opponibilità dell'eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato già prestato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2311 del 11 giugno 1975)