Articolo 2960 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Delazione di giuramento

Dispositivo

Note

(1) In questo caso si viene a configurare il cosiddetto giuramentode veritate, cioè riguardante un fatto proprio del soggetto effettuante, il quale può in ogni caso ricevere tale deferimento unicamente se sia il debitore originario ad eccepire l'avvenuta prescrizione.

(2) In questa ipotesi invece si tratta di un giuramento cosiddettode scientia, ossia relativo alla conoscenza che un soggetto abbia di un fatto però a lui estraneo. La prevalente giurisprudenza afferma che tale forma di giuramento può essere deferito anche al curatore fallimentare, in aggiunta ai soggetti qui espressamente indicati, stabilendo che, se essi giurano di essere ignari riguardo al debito, verranno giudicati vittoriosi nella controversia in essere, mentre se rifiutano il rimedio probatorio il giudice potrà apprezzare con assoluta discrezionalità il loro comportamento.

(3) In ogni caso, qualora si renda conto che il debitore ha giurato il falso, il creditore potrà soltanto porre in atto l'azione penale di falso e successivamente, se il falso sia stato accertato in tale sede, sarà legittimato a richiedere il risarcimento dei danni in ambito civile.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 19240/2004

2Cass. civ. n. 2311/1975