Articolo 2964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inapplicabilità di regole della prescrizione

Dispositivo

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962], [2963] sotto pena di decadenza (1), non si applicano le norme relative all'interruzione [2943] della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941], [2942], salvo che sia disposto altrimenti [117], [123], [244], [489], [1171], [1287], [1402], [1503], [2264] (2).

Note

(1) Alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in mancanza della quale l'esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano portato all'inutile decorso del termine. Ad esempio, la legge concede alla parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza entro un dato termine, alla scadenza del quale inesorabilmente l'impugnazione diviene inammissibile: il titolare decade perciò dal diritto di proporre l'impugnativa. Diversamente dalla prescrizione, l'istituto non si basa quindi sul fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, ma sul fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito. Non trovano quindi applicazione le regole in tema di sospensione e di interruzione, alla cui base vi sono chiaramente situazioni di carattere soggettivo. Si deve tuttavia sottolineare il fatto che, talvolta, il legislatore dispone rare ipotesi di proroga dei termini per l'esercizio di atti civili o processuali, in occasione del verificarsi di disastri, inondazioni, calamità o scioperi.

(2) Il nostro ordinamento giuridico stabilisce la possibilità di applicare la disciplina riguardante la sospensione principalmente in virtù dell'art. 245, in relazione all'azione di disconoscimento della paternità (v. art. 244).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 6230/2018

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto costituisce la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, ai sensi dell'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto sintomatica, per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, a garanzia della certezza di una determinata situazione giuridica. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6230 del 14 marzo 2018)

2Cass. civ. n. 26309/2017

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 26309 del 7 novembre 2017)

3Cass. civ. n. 1090/2007

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954 terzo comma c.c.).D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 cod. civ, è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1090 del 18 gennaio 2007)

4Cass. civ. n. 2407/1982

La decadenza può essere impedita soltanto mediante il compimento di un atto determinato, insuscettibile di equipollenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio; di conseguenza, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, poiché l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2407 del 19 aprile 1982)

5Cass. civ. n. 4043/1976

Ogni volta che, salva disposizione particolare, un termine è posto con onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto (di regola potestativo) per la prima od unica volta, con l'effetto che il diritto medesimo è perduto se l'atto di relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all'uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza di specifica definizione legislativa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4043 del 6 novembre 1976)