Articolo 810 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l'aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell'ingegno.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 22833/2006

2Cass. civ. n. 7279/2006