Articolo 828 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizione giuridica dei beni patrimoniali
Dispositivo
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice [11] (1).
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano [830], [1145].
Note
(1) I beni patrimoniali indisponibili non sono inalienabili, ma, comunque, non possono essere sottratti alla finalità che è loro propria, se non con le modalità stabiliti previste in materia dalla legge.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. civ. n. 34501/2024
Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le azioni volte a reagire a comportamenti della P.A. posti in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi, lesivi del possesso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, a condizione che l'autorità che agisce in autotutela, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., provi la suddetta appartenenza, attraverso la dimostrazione della concorrente ricorrenza dei requisiti soggettivo (consistente nell'esistenza di un atto che destini il bene a un uso pubblico) e oggettivo (integrato dalla concreta utilizzazione del bene per fini pubblici). (Nella specie - in cui un Comune, dopo aver intimato alla società gestrice di una stazione di servizio di demolire alcune opere edificate abusivamente su area di proprietà comunale, aveva fatto demolire la recinzione e i cancelli a servizio della stessa - la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del g.o., sul presupposto dell'insufficienza della sola certificazione urbanistica a dimostrare l'appartenenza della suddetta area al patrimonio indisponibile dell'ente, in mancanza di prova della sua effettiva utilizzazione per lo svolgimento di un pubblico servizio)(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 34501 del 26 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 6486/2024
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6486 del 12 marzo 2024)
3Cass. civ. n. 5049/2024
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5049 del 26 febbraio 2024)
4Cass. civ. n. 32438/2023
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32438 del 22 novembre 2023)
5Cass. civ. n. 19951/2023
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19951 del 12 luglio 2023)
6Cass. civ. n. 17427/2023
L'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17427 del 19 giugno 2023)
7Cass. civ. n. 651/2023
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 651 del 12 gennaio 2023)
8Cass. civ. n. 36907/2022
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36907 del 16 dicembre 2022)
9Cass. civ. n. 17308/2020
Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, relativamente ad alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapiblità).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17308 del 19 agosto 2020)
10Cass. civ. n. 3773/2016
L'art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 1996 - nel disporre che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art 828 c.c. - impone direttamente un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto l'iscrizione nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia impressa alcuna specifica destinazione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 3773 del 26 febbraio 2016)
11Cass. civ. n. 5158/2006
I beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, in quanto assoggettati alle comuni regole di diritto privato, sono usucapibili e, perciò, tale forma di acquisto può essere riconosciuta in favore di privati che si siano pubblicamente impossessati di essi, occupandoli, per sopperire alle loro esigenze abitative in seguito ad eventi bellici (nella fattispecie, fin dal 1946), comportandosi "uti domini", provvedendo ad installarvi gli impianti di cui erano privi, ad effettuare le opere necessarie a renderli abitabili, senza che la P.A. abbia manifestato in proposito alcuna opposizione per un periodo continuativo di circa cinquanta anni (di gran lunga superiore a quello necessario ad usucapire), con la conseguenza che il potere di fatto dagli stessi esercitato corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (presumendosi l' "animus possidendi", indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui) non può considerarsi viziato per contrasto con la volontà della P.A., dal momento che il comportamento accondiscendente della stessa Amministrazione, tenuto durante tutto il lungo periodo trascorso del possesso esercitato, in relazione ad un bene del suo patrimonio disponibile, è idoneo a dimostrare, per "facta concludentia", la volontà di non opporsi all'altrui possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5158 del 10 marzo 2006)
12Cass. civ. n. 1694/2006
La norma dell'art. 25, terzo comma, della legge n. 513 del 1977, là dove impone agli istituti autonomi per le case popolari di destinare le somme ad essi dovute per canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle spese di cui all'art. 19, lettere b) e c) del d.P.R. n. 1035 del 1972, alle finalità indicate dalle lettere da a) ad e), non costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza di tale vincolo la concreta individuazione da parte dell'ente delle somme e la specifica e concreta destinazione di esse ad una (o più) delle particolari finalità fra quelle rientranti nelle lettere da a) a e) citate. (Cassa con rinvio, App. Bari, 7 Giugno 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1694 del 26 gennaio 2006)