Articolo 831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

Dispositivo

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano (1).

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (2).

Note

(1) Vedasi i commi 1 e 3 dell' art. 5 della l. 1985, n. 121: «Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».

(2) Le chiese cattoliche, pur di proprietà di enti ecclesiastici, sottostanno alle regole privatistiche, possono, cioè, essere sia vendute che usucapite. Se non sconsacrate non possono, peraltro, essere sottratte alla loro propria finalità di edifici di culto. A tale scopo è necessario uno specifico atto da parte dell'autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4207/2024

Per determinare se un edificio sia destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico e quindi sottoposto al regime speciale della res sacra, è necessario fare riferimento al diritto canonico; spetta alla parte interessata dimostrare tale destinazione secondo l'art. 2697 codice civile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4207 del 15 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 4836/2021

Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4836 del 23 febbraio 2021)