Articolo 848 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sanzione dell'inosservanza

Dispositivo

[Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.]