Articolo 848 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sanzione dell'inosservanza
Dispositivo
[Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.]