Articolo 862 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Consorzi di bonifica
Dispositivo
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 37307/2022
I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attività di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresì alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimità di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 37307 del 20 dicembre 2022)
2Cass. civ. n. 6086/2021
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, sicché agli stessi è applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6086 del 4 marzo 2021)
3Cass. civ. n. 20332/2016
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20332 del 10 ottobre 2016)
4Cass. civ. n. 10992/2008
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e, pertanto, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell'organizzazione, hanno natura privatistica; ne consegue che la decisione dell'ente di accogliere la domanda di revoca delle dimissioni non consentita dalla normativa di settore presentata da unexdipendente (nella specie, dal direttore generale) si configura come atto di autonomia privata (sub specie iurisdi accettazione della proposta contrattuale per l'instaurazione di un nuovo rapporto), immune da ragioni di nullità o da profili di contrasto con norme imperative, potendosi solo prospettare, quale causa di annullabilità del contratto, il vizio di consenso per errore di diritto, deducibile esclusivamente dall'ente e non da altri soggetti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10992 del 5 maggio 2008)
5Cass. civ. n. 18206/2006
L'attività svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformità dell'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell'impresa svolta dal Consorzio, non già sulla base dell'attività in concreto esercitata, bensì sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l'assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l'asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l'attività agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18206 del 21 agosto 2006)
6Cass. civ. n. 4664/2004
I consorzi di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorchè svolgano attività in parte strumentali all'agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell'attività consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un'attività di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell'attività consortile con l'oggetto sociale previsto dallo statuto (Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industrialiexart. 12 L. n. 1115 del 1968).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4664 del 8 marzo 2004)
7Cass. civ. n. 9300/2000
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell'attività effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9300 del 13 luglio 2000)