Articolo 879 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Dispositivo

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime [824], né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'articolo [877].

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 18676/2023

In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali è accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino è esclusa nel caso in cui la distanza tra essi è inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.–Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario, invece, che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e quindi non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879 c.c., comma 2); resta pertanto esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, ancorchè la norma edilizia locale applicabile prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata anche nel caso che tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18676 del 3 luglio 2023)

2Cass. civ. n. 16682/2023

La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, c.c., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16682 del 13 giugno 2023)

3Cass. civ. n. 391/2021

L'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., non richiede che la P.A. realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, a un bene appartenente al pubblico demanio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva sottratto alla disciplina delle distanze la realizzazione di un campo di calcetto con annesso spogliatoio, operata dal comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, su un fondo privato, di cui aveva la disponibilità in virtù di un contratto di comodato, affermando che tale costruzione non ha una intrinseca finalità pubblica che ne consenta l'equiparazione a un bene demaniale).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 391 del 13 gennaio 2021)

4Cass. civ. n. 24759/2019

Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 24759 del 3 ottobre 2019)

5Cass. civ. n. 27364/2018

Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".–L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività.–Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.); resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata pure qualora tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27364 del 29 ottobre 2018)

6Cass. civ. n. 28938/2011

La mera previsione, in un piano regolatore generale o in un programma di fabbricazione, della destinazione di un terreno privato a strada pubblica, o anche la destinazione di fatto ad uso pubblico di tale terreno, senza la esecuzione di opere (pubbliche) di irreversibile trasformazione e la conseguente appropriazione cosiddetta acquisitiva dell'immobile da parte della P.A., non producono, di per sè, una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari privati e non basta, pertanto, ad esimere il proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali, perché l'eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni di cui al comma secondo dell'art. 879 c.c. opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che, nell'ordinamento, ha la nozione di questa categoria di beni, esclusivamente riferibile alle vie o piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico e, perciò, demaniali e soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, parimenti soggette al regime della demanialità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28938 del 27 dicembre 2011)

7Cass. civ. n. 6006/2008

L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma secondo, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6006 del 5 marzo 2008)

8Cass. civ. n. 5204/2008

Le disposizioni di legge e regolamentari tra le quali, fra l'altro, il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, cui rinvia l'art. 879, comma secondo, c.c. per il caso delle costruzioni «in confine con le piazze e le vie pubbliche», non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; pertanto, ove l'Amministrazione pubblica a tutela del bene demaniale abbia esperito i rimedi ordinari a tutela della proprietà, è da ritenersi insussistente un diritto soggettivo suscettibile di dar luogo a tutela ripristinatoria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5204 del 27 febbraio 2008)

9Cass. civ. n. 8619/1998

Una strada privata può legittimamente dirsi asservita ad uso pubblico, ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 873 ed 878 (Recte: 879 - N.d.R.) dal codice civile qualora l'uso predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale ed ente pubblico, ovvero si sia protratto per tutto il tempo necessario all'usucapione. A tal fine, la natura pubblica della strada (o dell'uso che, di essa, ne faccia la collettività) va individuata sotto profili strettamente giuridici, così che, in mancanza di specifiche convenzioni tra privati e P.A., la sua destinazione al pubblico transito deve risultare affatto inequivoca, non essendone sufficiente una mera utilizzazione da parte di soggetti, ancorché diversi dai proprietari, secondo modalità di comportamentouti singuli, e non ancheuti cives, come nel caso di passaggio finalizzato all'accesso ad unità abitative, uffici o negozi ubicati su suoli privati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8619 del 29 agosto 1998)

10Cass. civ. n. 2025/1993

Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime per quanto riguarda sia l'esclusione dalla disciplina delle distanze nelle costruzioni (art. 879 c.c.), sia l'operatività del principio stabilito in materia di possesso di beni demaniali dall'art. 1145, comma 2, c.c., in base al quale è ammessa l'azione di spoglio nei rapporti fra privati, mentre l'azione di manutenzione è concessa soltanto quando si tratti di facoltà che possono formare oggetto di concessione della pubblica amministrazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2025 del 19 febbraio 1993)

11Cass. civ. n. 2974/1991

Per l'accertamento incidentale del carattere pubblico di una strada, ai fini dell'esonero dall'obbligo dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, può essere invocata la presunzioneiuris tantumdi demanialità stabilita dall'art. 22 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, la cui operatività postula: l'ubicazione delle aree all'interno dell'abitato; l'immediata contiguità di esse alla via pubblica; l'essere le stesse in comunicazione diretta con il suolo pubblico. Ai fini della prova contraria (testualmente circoscritta dalla legge all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata o di convenzioni che attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal comune ovvero alla natura privata della proprietà dell'area stessa) non è equivalente alla convenzione che attribuisce le aree medesime a soggetti diversi dal comune quella che si limiti a qualificarle come private, mentre è irrilevante la loro mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, atteso il carattere dichiarativo, e non costitutivo di detto elenco.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2974 del 20 marzo 1991)

12Cass. civ. n. 2463/1990

Con riferimento all'art. 879, secondo comma c.c., secondo cui alle costruzioni eseguite a confine con piazze e vie pubbliche non si applicano le norme sulle distanze di cui all'art. 873 stesso codice, la qualifica «pubblica» di una via o piazza deve essere intesa nel suo rigoroso significato giuridico, nel senso che essa compete soltanto alle vie e piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico ovvero soggette a servitù di uso pubblico, per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice destinazione del bene al pubblico transito e l'attualità di tale uso, ma occorre che il relativo diritto derivi da una convenzione tra il privato proprietario del suolo e la pubblica amministrazione o sia stato acquistato mediante usucapione, a nulla rilevando, a quest'ultimo proposito, che la strada privata sia usata per il transito di una generalità di persone o che usufruisca di pubblica illuminazione o che sia destinata a strada o piazza pubblica da uno strumento urbanistico, giacché tali circostanze non producono di per sé alcuna immediata modificazione dei diritti privati immobiliari e, in particolare, non esimono il proprietario confinante dalla osservanza dei distacchi tra le costruzioni imposti dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2463 del 27 marzo 1990)

13Cass. civ. n. 2948/1985

La eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni, di cui al secondo comma dell'art. 879 c.c., opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che la nozione di tale categoria di beni ha nell'ordinamento, in quanto sono demaniali o soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, parimenti soggetto al regime della demanialità. Conseguentemente, tale deroga non è riferibile alle costruzioni che si fanno a confine di piazze o vie pubbliche di fatto, comprendendosi in questa nozione anche quei terreni di cui la destinazione a suolo di piazza o via pubblica è prevista espressamente, o è anche soltanto implicitamente desumibile, da uno strumento urbanistico al proposito non attuato, mediante esplicazione della prescritta attività tecnico-giuridica da parte dell'ente pubblico territoriale competente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2948 del 11 maggio 1985)