Articolo 881 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Dispositivo
Si presume (1) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Note
(1) La presunzione si fonda sulla circostanza per cui esclusivamente il proprietario può costruire il piovente, sì da far cadere le acque piovane sul proprio suolo. È bene rammentare che l'art. 908 obbliga il proprietario di un edificio a costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo fondo.Gli artt.880 e881 sono correlati, perché il muro divisorio è in comune tra i due titolari solo ed esclusivamente se non siano applicabili le presunzioni previste dall'art. 881, e laddove i pioventi e gli altri segni siano presenti su entrambe le facciate del muro.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 18439/2018
La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., al fine dell'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18439 del 12 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 23282/2014
Per determinare la proprietà del muro divisorio, ai sensi dell'art. 881 cod. civ., su tutti gli altri indizi prevale la positura del piovente, anche nel caso di doppio piovente, sicché il confinante che realizzi un piovente sul muro divisorio comune deve spezzare l'ultima fila di tegole, rivolgendone metà verso il fondo altrui.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23282 del 31 ottobre 2014)
3Cass. civ. n. 5258/2006
La presunzione derivante dall'art. 881, primo e secondo comma, c.c., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entità prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietà confinanti sul muro erano costituite, l'una, da una «cascina» e l'altra, invece, da «un'ampia area cortilizia»).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5258 del 10 marzo 2006)
4Cass. civ. n. 304/1996
La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 c.c., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del proprietario verso il quale esista il piovente. Nel caso in cui, invece, il muro sia stato costruito dal proprietario dell'unico fondo per dividere quest'ultimo in due porzioni, la presunzione trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione (rimasta ferma la situazione di fatto originaria, anche in ordine al piovente) venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 304 del 16 gennaio 1996)
5Cass. civ. n. 11162/1994
L'art. 881 c.c., a norma del quale la presenza, nel muro divisorio, di proventi, sporti, mensole ed altri segni indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, trova applicazione soltanto nel caso di muri posti tra i campi, cortili, giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11162 del 24 dicembre 1994)
6Cass. civ. n. 1018/1986
Fra gli «sporti» (comprendenti cornicioni, mensole e simili), che l'art. 881 c.c., ponendo una presunzione contraria a quella di comunione stabilita dal precedente art. 880, indica quali segni presuntivi della proprietà esclusiva del muro divisorio fra campi, cortili, giardini ed orti, non può essere incluso il «contrafforte», che, per sua caratteristica strutturale, non costituisce — a differenza dello «sporto» — un elemento intrinseco del muro, bensì un'opera estrinseca, sia pure materialmente collegata con il muro stesso per adempiere una mera funzione di sostegno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1018 del 19 febbraio 1986)
7Cass. civ. n. 2190/1975
La presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente non è assoluta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2190 del 28 maggio 1975)