Articolo 887 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fondi a dislivello negli abitati

Dispositivo

Note

(1) La disposizione è applicabile esclusivamente al caso in cui il dislivello tra un fondo e l'altro sia naturale, non creato, cioè, da uno dei confinanti.

(2) Il titolare del fondo superiore deve farsi integralmente carico dei costi relativi alla manutenzione, costruzione, e conservazione della porzione di muro compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio suolo, dal momento che tale parte ha la funzione di sostenere il suo fondo sì da evitare frane e smottamenti.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 25512/2023

2Cass. civ. n. 18500/2020

3Cass. civ. n. 29108/2019

4Cass. civ. n. 10606/2019

5Cass. civ. n. 8522/2016

6Cass. civ. n. 17692/2009

7Cass. civ. n. 4031/2007

8Cass. civ. n. 13406/2001

9Cass. civ. n. 8171/1998

10Cass. civ. n. 12457/1995

11Cass. civ. n. 473/1994

12Cass. civ. n. 9156/1991

13Cass. civ. n. 1954/1978

14Cass. civ. n. 2626/1976