Articolo 890 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Dispositivo

Note

(1) Anche i modernisilospossono essere ritenuti un esempio, alla luce della lettera del presente articolo.

(2) Le moderne strutture per l'allevamento in serie degli animali sono prese in considerazione alla stregua delle stalle; sono reputate, altresì, pericolose le arnie, dal momento che può accadere che le api oltrepassino il confine.

(3) I regolamenti utilizzabili per il giusto calcolo delle distanze sono quelli locali e di pubblica sicurezza.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 21819/2024

2Cass. civ. n. 17758/2024

3Cass. civ. n. 5040/2022

4Cass. civ. n. 15441/2021

5Cass. civ. n. 9267/2018

6Cass. civ. n. 22635/2013

7Cass. civ. n. 4286/2011

8Cass. civ. n. 14354/2000

9Cass. civ. n. 8055/1990

10Cass. civ. n. 1049/1983

11Cass. civ. n. 2423/1982