Articolo 901 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Luci
Dispositivo
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono (1):
Note
(1) Perché una finestra possa essere considerata "luce" deve avere l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza, come indispensabili requisiti strutturali.L'inferriata permette di tutelare la sicurezza del vicino, dal momento che è tale da impedire il passaggio di una persona.La grata evita l'immissione (art. 844 del c.c.) nel fondo vicino di oggetti buttati dalla finestra.
(2) Per le luci è necessaria un'altezza minima, interna ed esterna, al fine di evitare la possibilità di vedere sul fondo vicino.
Massime giurisprudenziali (15)
1Cass. civ. n. 17475/2023
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17475 del 19 giugno 2023)
2Cass. civ. n. 12306/2023
In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione delle luci in ragione del fatto che la stessa ne avrebbe comportato la chiusura).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12306 del 9 maggio 2023)
3Cass. civ. n. 34824/2021
In tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 34824 del 17 novembre 2021)
4Cass. civ. n. 25864/2021
In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25864 del 23 settembre 2021)
5Cass. civ. n. 233/2011
In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. (Rigetta, App. L'Aquila, 03/03/2004).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 233 del 5 gennaio 2011)
6Cass. civ. n. 20200/2005
Un'apertura munita di inferriata, che consenta di guardare sul fondo sottostante mediante una manovra di per sé eccezionale e poco agevole per una persona di normale conformazione fisica, costituisce una luce e non una veduta, con la conseguenza che, nel caso in cui essa non sia conforme alle prescrizioni indicate nell'art. 901 c.c., il proprietario del fondo vicino può sempre esigerne la regolarizzazione, non potendo la mera tolleranza della sua difformità dalle prescrizioni di legge, ancorché protratta nel tempo, far sorgere, per usucapione, un diritto a mantenerla nello stato in cui si trova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20200 del 19 ottobre 2005)
7Cass. civ. n. 15292/2005
In tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 901 c.c. prevede che le luci devono avere, quanto all'altezza, un doppio requisito: a) un'altezza minima interna (con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce) non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono al piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; b) un'altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino, a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa; pertanto, in base alla lettera e allaratiodella norma, la riduzione a due metri è limitata all'ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo (altezza che ha comunque un ristretto margine di variabilità e non è solitamente inferiore a tre metri), e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo (nella specie, quattordici centimetri), naturale o artificiale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15292 del 21 luglio 2005)
8Cass. civ. n. 3441/2001
Esula dall'applicazione della normativa prevista dagli artt. 901 e 904 c.c. quell'apertura che si apre in un muro comune tra un vano e l'altro del medesimo edificio con lo scopo di dare ad uno di essi aria e luce attraverso l'altro. Tale apertura non costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà, ossia manifestazione di unafacultasdel diritto di dominio, ma ponendo in essere in via effettuale l'invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, ha sostanza, struttura e funzione di unoius in re alienaacquistabile, quindi,ex legemediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, sempreché l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate ad un inequivoco e stabile assoggettamento del vano, sì da rivelare all'esterno l'imposizione di un peso a suo carico per l'utilità dell'altro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3441 del 8 marzo 2001)
9Cass. civ. n. 868/2000
L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, essendo attribuito al proprietario confinante soltanto il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 868 del 26 gennaio 2000)
10Cass. civ. n. 2127/1997
Per stabilire se il lato inferiore di una luce prospiciente su fondo altrui, rispetta l'altezza minima normativamente prevista - prima o seconda ipotesi dell'art. 901 n. 2 c.c., e cioè due metri e mezzo o due metri dal pavimento del locale che la riceve occorre accertare se tale luce si trova al piano terreno o al piano superiore rispetto al fondo suddetto, e non già rispetto al locale in cui essa si trova, non solo per il tenore letterale della disposizione succitata («se esse», cioè le luci, e non i locali che illuminano, «sono al piano terreno»), ma anche per laratiodella norma, che è di protezione del fondo su cui è esercitabile l'inspectio, evidentemente più agevole se i fondi limitrofi sono sullo stesso livello, o addirittura il fondo ove si trova la luce è ad un livello più basso rispetto a quello ove essa prospetta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2127 del 10 marzo 1997)
11Cass. civ. n. 2707/1991
Non costituiscono luci in senso tecnico giuridico, soggette alla disciplina dell'art. 901 c.c., quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di altra natura, quale in particolare il vetro-cemento, il quale, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo. Viceversa vanno considerate luci irregolari quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2707 del 14 marzo 1991)
12Cass. civ. n. 4117/1990
Le aperture lucifere che si trovano all'interno di un edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale (nella specie, porta a vetri collocata tra una chiostrina di proprietà esclusiva ed una scala di proprietà condominiale che da quella riceva luce), a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui ed alle quali fa riferimento l'art. 900 c.c., sono prive di quella connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli artt. da 901 a 904 c.c. con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina disposta da tali norme e che in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, la possibilità di acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e cosi la tutela possessoria dello stato di fatto su cui si basa l'eventuale esistenza della servitù medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4117 del 14 maggio 1990)
13Cass. civ. n. 3265/1987
L'utilità della veduta consiste nella possibilità diinspicere e prospicere in alienum, sicché le aperture prive di tali caratteristiche, stante la mancanza del nostro ordinamento di untertium genus, non possono essere qualificate che come luci, quand'anche non siano state rispettate le prescrizioni dettate per queste dall'art. 901 c.c., con la conseguenza, da un lato, che chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantiglijure proprietatise, dall'altro, che il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occludere se concorrono le condizioni all'uopo previste e disciplinate dall'ordinamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3265 del 4 aprile 1987)
14Cass. civ. n. 181/1986
L'assoggettamento del fondo del vicino ad una servitù pubblica di passaggio esonera sia dal rispetto delle distanze di cui all'art. 905 c.c. (apertura di vedute dirette e balconi), che dall'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. in tema di luci, in quanto entrambe le norme, ispirate dall'esigenza di riservatezza del fondo limitrofo, non hanno ragione di essere applicate quando tale riservatezza è esclusa dalla pubblicità dell'uso cui il fondo stesso è soggetto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 181 del 15 gennaio 1986)
15Cass. civ. n. 643/1976
Costituiscono luci, sia pure irregolari, le finestre che, senza l'uso di mezzi artificiali od anormali, non consentono laprospectio, ossia il comodo affaccio, sul fondo del vicino, anche se esse non hanno le caratteristiche previste nell'art. 901 c.c. Nello stabilire se un'apertura costituisce luce o veduta, il giudice del merito può motivare il suo convincimento con il solo riferimento ai dati riguardanti le caratteristiche dell'apertura in esame. (Nella vicenda di specie, la Corte Suprema ha ritenuto esaurientemente motivata la sentenza del giudice di merito, che definiva luci delle aperture in considerazione della loro rilevante altezza dal pavimento [di metri due e quarantacinque e due e ventiquattro]).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 643 del 27 febbraio 1976)