Articolo 906 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique

Dispositivo

Note

(1) La distanza imposta dall'articolo è stata riconosciuta corrispondente ai precetti costituzionali in relazione all'art. 42, secondo comma Cost.. Essa va misurata con i medesimi criteri di quella stabilita dall'art. 905; la minor distanza si giustifica con la minore soggezione che tali vedute esercitano sul fondo del vicino.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 21615/2021

2Cass. civ. n. 8010/2018

3Cass. civ. n. 13000/2013

4Cass. civ. n. 4345/1984

5Cass. civ. n. 1345/1977

6Cass. civ. n. 2116/1976

7Cass. civ. n. 1061/1975