Articolo 911 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Apertura di nuove sorgenti e altre opere

Dispositivo

Note

(1) L' uso delle acque sotterranee è concesso al titolare del fondo anche in base all'art. 840.

(2) L'articolo contiene un elenco esemplificativo.La giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che devono reputarsi comprese tutte le attività idonee a modificare la struttura idrica del sottosuolo a svantaggio di terzi.Sono vietati, perciò, i c.d.emungimenti, cioè l'assorbimento dell'acqua dal vicino con scavi eseguiti a breve distanza dalla falda acquifera.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 9398/2019

2Cass. civ. n. 6928/1995

3Cass. civ. n. 10401/1994